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Roma - Sono state pubblicate sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
le>href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it)
le nuove procedure semplificate per l'applicazione delle misure minime
di sicurezza ed in tema di notificazione dei trattamenti dati personali
al Garante. Vediamo dunque in cosa consistono alcune semplificazioni e
chi sono i fortunati (se ci sono e se lo sono davvero...) destinatari.
Alcuni esempi di semplificazione La
semplificazione comporta innazi tutto l'abbandono dell'onere di dare
per iscritto le istruzioni agli incaricati in materia di adozione delle
misure di sicurezza. Secondo l'Autorità Garante infatti, tale nomina
con i suoi contenuti potrà essere rilasciata oralmente. Su questo
primo punto nutro legalmente dei dubbi: se un datore di lavoro può
rilasciare la nomina oralmente, come dimostrerà di aver adempiuto
correttamente al rilascio della stessa? Ma soprattutto, qualora
l'incaricato violasse l'adozione di misure di sicurezza indicate
oralmente dal datore di lavoro, quest'ultimo sarà in grado di provare
"giudizialmente" quali esatte indicazioni aveva rilasciato al proprio
dipendente ed in che termini? Sulla nomina orale francamente
ritengo che seppur semplificativa specialmente in realtà di grandi
dimensioni, possa peggiorare le cose sul fronte più problematico,
ovvero le ipotesi in cui occorra dimostrare se il datore di lavoro ha
omesso o meno il rilascio della nomina, e quali istruzioni fossero
davvero contenute nella nomina orale.
La questione va
oltretutto affrontata sotto i due punti di vista giuridici delle parti
interessate: il lavoratore rischia dei richiami per non essersi
attenuto alle istruzioni oralmente impartite quando potrebbe non averle
comprese o comprese in modo errato; dall'altra, il datore di lavoro
potrebbe non saper dimostrare di aver rilasciato la nomina, potendo
essere "accusato" in tal caso di omissione di tale adempimento...
Seconda semplificazione: i programmi di sicurezza possono essere aggiornati una
volta l'anno. In sostanza gli antivirus non dovranno più essere
aggiornati semestralmente come previsto dall'Allegato B al decreto
legislativo n. 196/2003, ma con cadenza annuale. Ora, io non sono un
informatico e posso quindi poco dire in materia tecnica, ma mi chiedo
se sia proprio opportuno fare un aggiornamento di un antivirus una
volta l'anno... la situazione mi sembra un tantino rischiosa... ma
lascio ovviamente le considerazioni a chi ha esperienza nel settore..
Semplificazione
anche per il modello di notificazione da compilare ed inviare via web
al Garante: l'Autorità ha stabilito che le informazioni da inviare si
riducono essenzialmente a sei: a) le coordinate identificative del
titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante,
nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se
designato; b) la o le finalità del trattamento; c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; f)
una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del
trattamento.
Chi sono i destinatari della semplificazione? Eccoci
all'aspetto che può interessare maggiormente: chi sono i fortunati
destinatari della semplificazione? I destinatari sono soggetti pubblici
o privati che: 1) utilizzino dati personali non sensibili o che
trattino come unici dati sensibili quelli riferiti ai propri dipendenti
e collaboratori anche a progetto (per dati sensibili si intendono
quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione
della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni
sindacali o a carattere sindacale); 2) trattino dati personali
unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in
particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie
imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18 aprile 2005, recante
adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione
di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 2005, n. 238).
L'inquadramento è piuttosto chiaro, ma
secondo la previsione del Garante si direbbe che restano fuori dalle
semplificazioni quelle strutture private o pubbliche che detengano dati
giudiziari di tipo "ordinario": intendo in sostanza quei soggetti che
detengano dati giudiziari derivanti da recupero crediti o contenziosi
in essere con controparti.
Alla categoria dei dati giudiziari
difatti l'Autorità non sembrerebbe far riferimento, benché siano di non
poca diffusione (quante aziende hanno eseguito nella loro vita un
recupero credito o partecipato ad un contenzioso...). Eppure nella
semplificazione non se ne parla, o meglio se ne parla solo in occasione
dei trattamenti effettuati senza l'ausilio della strumentazione
informatica (pertanto su supporto cartaceo) e quello che viene
stabilito ricalca sostanzialmente quanto già previsto dal legislatore
nel decreto legislativo n. 196/2003.
Quindi la domanda nasce
spontanea: che la semplificazione riguardi una fetta di destinatari un
po' ristretta? Fuori poi dalla lettura del provvedimento, c'è da dire
che forse le misure di sicurezza in Italia andrebbero valorizzate, non
ridotte. Ma questa è un'altra storia.
in collaborazione con: Punto Informatico
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